Proibire il velo?
Il 2 agosto, in Commissione Affari costituzionali, sono stati posti in votazione gli emendamenti al progetto di "legge sul burqa". Chi ne vuole sapere di più può consultare il relativo dossier. Nel seguito: a) una mia dichiarazione diffusa dalle agenzie e ripresa da diversi quotidiani (Stampa, Corriere, Messaggero, Mattino, ecc); b) il testo del progetto approvato in Commissione; c) l'emendamento (bocciato in commissione che ripresenterò in Aula) che esprime la mia posizione; d) l'attuale articolo 5 della "legge Reale" sull'ordine pubblico che si vuole modificare.
L'approvazione da parte della Commissione Affari costituzionali del progetto per vietare l'uso di indumenti come il Burqa e il Niqab è un inutile errore, compiuto per iniziativa di un centrodestra alla disperata ricerca di popolarità a basso costo, a cui si è purtroppo con superficialità accodata anche gran parte dell’opposizione. Per paradosso, per far passare questo divieto, agganciandolo ad una norma generale sull'ordine pubblico, il centrodestra propone di attenuare le sanzioni attualmente previste a tutela della sicurezza dei cittadini.
Come ho detto intervenendo in Commissione, un metro eloquente per valutare la irragionevolezza di questa decisione è l'immagine pubblicata dal Corriere della Sera il 27 luglio nella quale una donna con il niqab si ferma a onorare la memoria dei ragazzi uccisi in Norvegia da un folle lucidamente guidato da ossessioni xenofobe e anti-islamiche. Le quali, come si è visto, possono generare mostri non meno diabolici di altri fondamentalismi. Una immagine che corrobora il senso delle parole usate dal primo ministro Jens Stoltenberg il giorno dei funerali («la nostra risposta sarà più democrazia, più apertura, più umanità») e rende l'idea di come si regolino sul niqab in un paese civile.
Tranne Francia e Belgio, in nessun paese democratico esiste un divieto generalizzato come quello proposto in Italia. Un tale divieto non è stato preso in considerazione nemmeno negli Stati Uniti dopo l’11 settembre, al tempo della presidenza Bush e della Guerra al Terrore. In Francia è stato avversato da molti socialisti, dalla Chiesa Cattolica e dalle forze dell’ordine che lo considerano inapplicabile.
Il Ministero degli interni, per bocca del sottosegretario Mantovano, ha peraltro certificato pochi giorni fa, in risposta ad una mia interrogazione, che le donne use ad indossare burqa o niqab sono in Italia poche unità e comunque, a conoscenza delle forze dell’ordine, non hanno mai generato allarme sociale o pericoli per la sicurezza. Il ministero non dice che in realtà di donne che usino il burqa non ce ne sono affatto, mentre solo poche usano il Niqab. Ciononostante, i progetti del centrodestra citano soprattutto questo indumento e molti giornali per parlare del tema usano foto (scattate altrove) di donne che lo indossano essendo rispetto al Niqab più insopportabile per la nostra cultura. Ma, a scanso di ogni equivoco, per me lo è pure il niqab. Il punto è se debba essere vietato per legge in maniera generalizzata.
Testo base proposto dal relatore in Commissione
Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Art. 1.
1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. Salvi i casi di giustificato motivo previsti dal comma 2, è vietato celare o travisare il volto o comunque rendere impossibile il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa e il niqab. È in ogni caso vietato celare o travisare il volto o comunque rendere impossibile il riconoscimento personale in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Fermo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o espressamente autorizzate da disposizioni legislative o da regolamenti o la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali. Costituisce altresì giustificato motivo la partecipazione a feste o manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore del divieto di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 300 a 500 euro. Il giudice può disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare servizio non retribuito presso associazioni o enti che svolgono attività sociali e culturali comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione sociale».
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-ter – (Costrizione all'occultamento del volto). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
Art. 3.
1. Nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis – Preclude l'acquisto della cittadinanza la condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale».
A.C. 627 e abb. Emendamento al testo base (Vassallo)
Art. 1
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
1. L'articolo 5, comma 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«Art. 5. – 1. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo o indumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico.
1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui tale abbigliamento è previsto o espressamente autorizzato da disposizioni legislative o da regolamenti, nel caso in cui è giustificato per la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali, ovvero è liberamente scelto per ragioni di natura religiosa o etnico-culturale ed è comunicato dalla persona interessata alla autorità di pubblica sicurezza.
1 ter. È in ogni caso vietato l'uso di cui al comma 1 nei luoghi dedicati all'espletamento di un servizio pubblico e in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle a carattere sportivo, artistico, religioso o tradizionale che tale uso comportino.
1 quater. In tutti i casi in cui l’uso di cui al comma 1 è ammesso, ove richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio per motivate e specifiche esigenze di pubblica sicurezza, la persona deve tempestivamente consentire di essere riconosciuta mostrando il volto, al fine della momentanea identificazione.
Attuale articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152
1. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
2. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
3. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.