Gli stipendi dei confermati (3)
Tra.giugno (n. 1) e ottobre (n. 2) ho presentato già due interpellanze urgenti al Ministero dell'Istruzione e al Ministero dell'Economia in merito all'applicabilità ai ricercatori e professori universitari confermati del blocco stipendiale previsto per il triennio 2011-13. In tutte e due i casi il Governo ha ammesso la fondatezza degli argomenti giuridici che escludono l'applicazione del blocco, affermando che l'adeguamento stipendiale è dovuto. Ciononostante, mentre alcune università si sono adeguate, altre continuato a far finta di niente. O più precisamente, si muovono per ottenere una "nota tecnica" da parte degli stessi ministeri che smentisca quanto il Governo ha dichiarato in Parlamento. Temo che la ragione sia questa: gli Atenei in questione hanno fatto i loro bilanci come se quegli adeguamenti NON fossero dovuti, impegnando cioè soldi su cui in realtà non dovrebbero far conto. Se ora il Governo li accontentasse, si dimostrerebbe doppiamente irresponsabile: da un lato legittimerebbe scelte di bilancio sconsiderate, dall'altro esporrebbe gli stessi Atenei a una serie pienamente legittima di ricorsi. Per non parlare della grave scorrettezza istituzionale di costituire "comitati tecnici" in due Ministeri (Miur e Mef) che hanno entrambi già espresso la loro posizione su richiesta del Parlamento. Per questo ho proposto una nuova interpellanza che affronta anche la questione della ricostruzione delle carriera per chi è entrato o stato confermato nel ruolo nel quadro della disciplina previgente alla legge n. 240 del 2010. Il primo dicembre, il nuovo Sottosegretario Marco Rossi Doria ha risposto, dipanando ogni residua incertezza chiarendo che il blocco triennale non deve essere applicato né agli effetti economici della conferma né alla ricostruzione della carriera. Di seguito il testo dell’interpellanza, il video e il resconto della discussione in aula.
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Interpellanza urgente presentata da Salvatore Vassallo
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
il comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010, n. 176), prevede che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, e le progressioni di carriere comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
in data 9 giugno 2011, in risposta all'interpellanza urgente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2-01113, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti ha chiarito, a nome del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati e da professore straordinario ad ordinario devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito e che, non trattandosi peraltro di adeguamenti stipendiali automatici, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia al fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale;
in data 15 settembre 2011, in risposta all'interpellanza urgente 2-01186, indirizzata sia al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia al Ministro dell'economia e delle finanze, il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza ha ribadito, a nome di entrambi i Ministeri, la non applicabilità della citata disposizione alle progressioni economiche dovute ai ricercatori universitari e ai professori associati che ottengono la conferma nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, ed ai professori straordinari che divengono ordinari nel corso dello stesso periodo, perché tali passaggi devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma come atti di conferma nel ruolo già acquisito;
in risposta alla prima interpellanza, in cui si chiedeva di emanare una circolare interpretativa che dipanasse i dubbi degli atenei in merito all'applicazione del «blocco stipendiale», il Ministero aveva chiarito in via preliminare che l'applicabilità per le università di disposizioni emanate con circolare è espressamente esclusa dall'articolo 6, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo la quale, a garanzia del princìpi di autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento; pertanto, l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di una circolare di tipo interpretativo, volta a dettare una determinata applicazione delle disposizioni di legge, si esporrebbe a possibili censure, anche sul piano della legittimità;
nonostante tale precisazione, e nonostante la chiarezza delle risposte fornite dai Ministeri interpellati agli atti di indirizzo e controllo sopra citati, la maggior parte degli atenei continua a dichiararsi «in attesa di un documento ufficiale» da parte di tali Ministeri e a negare gli effetti economici dei passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati a da professore straordinario ad ordinario;
la Rete29Aprile, una rete nazionale di ricercatori delle principali università italiane, ha diramato il 24 ottobre 2011 un comunicato in cui si afferma che dopo numerose sollecitazioni, anche da parte della conferenza dei rettori delle università italiane, è stato preannunciato un incontro tra rappresentati del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per definire l'attesa «nota illustrativa» sulla questione; secondo altre fonti, il direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Ispettore Generale Capo del Ministero dell'economia e delle finanze, si sarebbero impegnati a predisporre sulla questione una nota scritta che sarebbe ora in fase di elaborazione da parte di una «commissione di tecnici» del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze;
oltre a quanto rilevato riguardo al riconoscimento dei profili economici connessi alla «conferma», alcuni atenei, in occasione della conferma o del passaggio ad un diverso ruolo, hanno deciso di non riconoscere gli aumenti stipendiali dovuti alla ricostruzione della carriera ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 o di differire gli effetti della ricostruzione al 1o gennaio 2014, sebbene a prima vista tale decisione non trovi un fondamento legislativo né nel citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 né tanto meno nella leggo 30 dicembre 2010, n. 240, la quale all'articolo 8, comma 2, prevede «l'eliminazione della ricostruzione della carriera e della conseguente rivalutazione dei trattamento iniziale» in diretta connessione con «l'abolizione del periodo di straordinariato e di conferma» e non può dunque con tutta evidenza essere applicata a ricercatori o professori universitari inquadrati nel regime previgente; quest'ultima norma è peraltro in attesa di trovare attuazione mediante un apposito regolamento -:
se corrisponda al vero che una commissione tecnica di cui fanno parte funzionari o dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze stia verificando la correttezza di quanto il Governo, anche mediante la citata risposta all'interpellanza urgente 2-01186 fornita a nome del medesimo Ministero, ha già chiarito in Parlamento, accogliendo i ben precisi argomenti di carattere giuridico esposti dai proponenti nelle due interpellanze;
se non si ritenga che le indicazioni già fornite dal Governo al Parlamento in sede di risposta alle interpellanze citate debbano essere ritenute sufficienti per fugare ogni dubbio interpretativo circa la non applicabilità da parte dagli atenei del blocco delle progressioni economiche al caso dei ricercatori universitari e dei professori associati che ottengono la conferma nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, e dei professori straordinari che divengono ordinari nel corso dello stesso periodo, ovvero se si ritenga corretto sul piano dei rapporti tra Governo e Parlamento che un comitato tecnico costituito da funzionari e dirigenti ministeriali sia chiamato ad esprimersi nuovamente sulla stessa materia, entrando eventualmente in contrasto con quanto già dichiarato dal Governo in Parlamento e, ove non lo si ritenesse corretto, come appare evidente agli interpellanti, se non si intendano adottare i provvedimenti conseguenti, anche nei confronti di coloro che abbiano agito eventualmente andando aldilà delle intenzioni del Governo;
se il Governo non ritenga di dover chiarire i suoi intendimenti riguardo all'ulteriore problema interpretativo richiamato in premessa riguardo all'applicabilità del blocco degli incrementi stipendiali disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dalle richiamate norme contenute nell'articolo 8, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla ricostruzione della carriera dei ricercatori e professori universitari entrati o confermati nel ruolo nel quadro della disciplina previgente alla citata legge n. 240 del 2010.
(2-01263)
«Vassallo, Ghizzoni, Madia, Vannucci, Narducci, Bratti, De Torre, Froner, Nicolais, Lo Moro, Martella, Ciriello, Maran, Gentiloni Silveri, Naccarato, Marco Carra, Mosca, La Forgia, Andrea Orlando, Zampa, Berretta, Esposito, Bachelet, Lenzi, Pes, Pedoto, Arturo Mario Luigi Parisi, Recchia, Garofani, Motta, Melis, Bobba, Ferrari, Siragusa, Schirru, Amici, Barbi, Merloni, Federico Testa, Mogherini Rebesani».
Resoconto seduta n. 556 di giovedì 1 dicembre 2011
SALVATORE VASSALLO. Signor Presidente, è la terza volta che interpelliamo il Governo su questa materia. Infatti, già in giugno e in ottobre, sono state presentate interpellanze, che, tra le altre cose, intervenivano sul problema del riconoscimento del trattamento economico dei ricercatori e dei professori confermati. Lo facciamo per la terza volta perché – nonostante il Governo abbia riconosciuto la validità degli argomenti giuridici che avevamo presentato già nella prima interpellanza e abbia riconosciuto, dunque, che, nel caso delle conferme, non trattandosi di progressione di carriera, e non trattandosi di un adeguamento automatico del trattamento economico, questo debba essere riconosciuto, nonostante il blocco imposto per un triennio alle progressioni stipendiali di molti dipendenti pubblici, nonostante, ripeto, il Governo abbia in quest'Aula convenuto su quella interpretazione – diversi atenei si comportano diversamente, oppure, da quanto ci dicono, sono in attesa di una nota tecnica dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la quale avrebbe dovuto chiarire ulteriormente o, forse, anche confutare quanto il Governo aveva già esposto in Parlamento.
Quindi, in questo caso, in primo luogo chiediamo che su questa materia si faccia finalmente chiarezza; chiediamo anche di sapere se il Governo ritenga corretto che uffici del Governo si predispongano ad elaborare note tecniche che, eventualmente, contraddicano quanto il Governo ha già ripetutamente detto in quest'Aula; in occasione di questa interpellanza, poniamo anche un ulteriore problema, chiarendo – come abbiamo già fatto altre volte – che non si tratta di difendere interessi corporativi, in un momento in cui tutti devono fare la loro parte, come abbiamo già detto altre volte, nel processo di risanamento e di aggiustamento della finanza pubblica.
Sottolineiamo questi casi perché si tratta di casi nei quali la doverosa corresponsabilità di tutte le parti della società italiana e della pubblica amministrazione all'aggiustamento provoca delle iniquità molto vistose, che vanno corrette.
La questione ulteriore che noi poniamo riguarda il riconoscimento della ricostruzione della carriera nel momento in cui si passa ad un altro grado della carriera universitaria, appunto. La legge n. 122 del 2010 ha in effetti inibito la ricostruzione della carriera, ma collegando questa disposizione all'eliminazione del periodo triennale di prova. Ora, alcune università applicano, invece, questo blocco e evitano di ricostruire la carriera anche con riferimento a soggetti che non sono stati reclutati in vigenza della legge n. 122 e quindi non in presenza di quell'altro elemento che la legge n. 122 collega alla mancata ricostruzione che è dato dall'eliminazione del triennio di prova. Chiediamo, quindi, che il Governo si esprima anche a questo riguardo perché altrimenti si causa un problema agli stessi atenei, nel senso che se si lasciano gli atenei nell'incertezza su quale sia la strada da seguire, li si espone, anzi li si sta già esponendo, ad una serie reiterata di ricorsi che certamente non fanno bene all'amministrazione, già molto complicata, delle finanze universitarie.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, ha facoltà di rispondere. Colgo l'occasione per fargli le mie congratulazioni per l'incarico, credo che sia il suo primo intervento in quest'Aula.
MARCO ROSSI DORIA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, l'onorevole interpellante richiama la questione dell'applicabilità al personale docente dell'università delle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, e chiede di conoscere se risponda al vero che una commissione tecnica composta da personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze stia verificando la correttezza delle soluzioni illustrate in risposta alle precedenti interpellanze n. 2-01113 e n. 2-01186, rispettivamente il 9 giugno 2011 e il 15 settembre 2011, e quale sia l'indirizzo che il Ministero intenda assumere in merito alla conferma o all'eventuale revisione delle soluzioni precedentemente proposte.
Riguardo all'istituzione di una specifica commissione tecnica, si rappresenta che la notizia non risponde al vero. L'applicabilità al personale docente e ricercatore universitario dei citati meccanismi di contenimento della spesa è stato oggetto di approfondimento da parte dei rappresentanti dei Ministeri interessati in incontri che rientrano nelle normali modalità di confronto e di svolgimento dell'attività istituzionale su tematiche di comune interesse. Quanto alle scelte di merito in ordine ai problemi sollevati, il Ministero ritiene di confermare, anche in questa sede, le soluzioni precedentemente fornite. Si ribadisce, in particolare, come la conferma del personale docente e ricercatore universitario nel ruolo di appartenenza e la corresponsione dei miglioramenti economici relativi alla ricostruzione di carriera, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 23, 31 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, non risultano fattispecie assoggettate ai meccanismi di contenimento della spesa di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010. Si ricorda infatti che l'articolo 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che per le categorie di personale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, le progressioni di carriera, comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto per i precedenti anni ai fini esclusivamente giuridici.
Il personale universitario docente e ricercatore a tempo indeterminato, decorso il primo triennio nella rispettiva qualifica, è sottoposto al giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale chiamata a valutare l'attività didattica e scientifica prestata nel triennio. All'esito positivo della suddetta procedura, il candidato viene confermato rispettivamente nel ruolo di ricercatore, professore associato e professore ordinario, con inquadramento economico e giuridico alla classe iniziale della rispettiva qualifica. Sulla base di quanto sopra esposto emerge che non si tratta di un meccanismo di progressione automatica dello stipendio né di una progressione di carriera, quanto, piuttosto, di una conferma nel ruolo di appartenenza.
In ragione della predetta conferma l'interessato può chiedere il riconoscimento, sia ai fini della carriera, che ai fini retributivi e previdenziali, dei pregressi servizi prestati ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tale riconoscimento, per un verso è condizionato al superamento del predetto giudizio di conferma, per altro verso è subordinato alla presentazione di apposita istanza (e non integra pertanto un meccanismo di «automatico» riconoscimento dei servizi prestati), per altro verso ancora i servizi da considerare ai fini dei provvedimenti di ricostruzione della carriera disposti nel periodo 2011/2013 sono relativi a periodi di servizio antecedenti al triennio di conferma e perciò precedenti al gennaio 2011.
PRESIDENTE. L'onorevole Vassallo ha facoltà di replicare.
SALVATORE VASSALLO. Signor Presidente, signor sottosegretario sono naturalmente pienamente soddisfatto della risposta che consolida quanto il Governo – il Governo pro tempore – aveva detto rispondendo alle precedenti interpellanze. Confido che naturalmente in questo caso, così come proceduralmente previsto, la risposta venga fornita sia per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sia per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ciò per evitare anche eventuali ambiguità che in passato, nell'interpretazione di alcuni atenei, c'è stata circa un possibile dissenso tra i due Ministeri che forse è frutto di una stagione politica passata, che non è quella attuale. Quindi devo intendere che questa non sia solo una risposta puntuale, ma anche che coincida con l'intendimento sia del Ministero dell'economia e delle finanze che del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che sono stati entrambi interpellati sulla materia.