Ricercatori. 4a interpellanza
In un precedente post avevo dato per scontato che tre interpellanze parlamentari con risposte univoche del Governo fossero sufficienti a risolvere la questione dei ricercatori e dei professori universitari in fase di conferma nel ruolo. Ero stato troppo ottimista. L'attiva inerzia della burocrazia ministeriale e di alcuni atenei pare infrangibile. Ho dovuto quindi proporre una quarta interpellanza (il testo è riportato di seguito). Rispondendo, il Ministero dell'Economia ha chiaramente affermato che il blocco stabilito all'articolo 9, comma 21 del decreto legge 78/2010 NON è applicabile al caso dei ricercatori e professori confermati. Non dice tuttavia in maniera esplicita che il relativo riconoscimento economico è dovuto e non risponde alla precisa richiesta di sapere "se non intenda sollecitare la rapida emanazione di un parere da parte dell'Igop" … in modo da smentire in maniera definitiva le illazioni dietro cui continuano a nascondersi le amministrazioni di alcuni atenei. Insieme con il capogruppo del PD in Commissione Cultura, Manuela Ghizzoni, abbiamo quindi rilasciato alle agenzie di stampa la dichiarazione che segue. Ho già preso personalmente contatto con il Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, Giampaolo D'Andrea, per ottenere ulteriori chiarimenti. Data l'esperienza, non possiamo ritenere chiusa la questione fino a che il Ministero dell'Economia non avrà messo nero su bianco che il riconoscimento economico è dovuto e fino a quando non avrà imposto all'Igop di emanare una nota chiarificatrice, a meno che non metta nero su bianco che una tale nota non verrà mai emanata perché non ce n'è bisogno. Di seguito, dopo la nostra dichiarazione alle agenzie, i video della seduta, il testo dell'interpellanza (contenente anche i link alle precedenti) ed il resoconto della discussione in Aula.
Università, Pd: No ambiguita' su stipendi ricercatori e professori. Roma, 09 MAR (il Velino/AGV) – "La risposta resa oggi dal ministero dell'Economia ad una interpellanza da noi presentata riguardo ai ricercatori e professori universitari e' vergognosamente elusiva. Reitera, con l'avallo irresponsabile del governo, un atteggiamento indegno, tipicamente burocratico, di attiva inerzia degli interna corporis della Ragioneria Generale". Lo dichiarano i deputati democratici Manuela Ghizzoni e Salvatore Vassallo che aggiungono: "Dal giugno 2011 sono state presentate ben quattro interpellanze urgenti, che hanno sempre ricevuto risposte univoche dal governo, riguardo alla non applicabilita' ai ricercatori e professori confermati nel ruolo dopo i tre anni di prova del blocco stipendiale disposto dal decreto legge n. 78 del 2010. Il governo, nel dicembre 2011, ha anche emanato un DPR in cui questo principio e' ulteriormente sancito. Ma alcuni atenei non si adeguano in attesa che l'ufficio Igop della Ragioneria Generale si esprima. Il governo, che pure per un verso ha oggi nuovamente confermato la validita' degli argomenti da noi sempre sostenuti, alla nostra precisa richiesta di sapere se non intenda sollecitare un definitivo chiarimento della Ragioneria non risponde. In questo modo offende il Parlamento, copre ancora una volta il gioco del rimpallo tra atenei e Ragioneria, legittima una iniquita' nei confronti dei soggetti interessati, consente che alcuni Atenei approvino bilanci falsati dalla mancata contabilizzazione di oneri dovuti e di cui prima o poi dovranno farsi carico, magari a seguito di onerosi contenziosi legali".
Illustrazione
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Risposta
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Replica
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Testo dell'interpellanza urgente (2-01392)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere –
premesso che:
il comma 21 dell’ articolo 9, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010, n. 176), prevede che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, e le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
in data 9 Giugno 2011, in risposta all'interpellanza urgente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2-01113, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti ha chiarito, a nome del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati e da professore straordinario ad ordinario devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito e che, non trattandosi peraltro di adeguamenti stipendiali automatici, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale;
in data 15 Settembre 2011, in risposta all’interpellanza urgente 2-01186, indirizzata sia al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia al Ministro dell'economia e delle finanze, il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza ha ribadito, a nome di entrambi i Ministeri, la non applicabilità della citata disposizione alle progressioni economiche dovute ai ricercatori universitari e ai professori associati che ottengono la conferma nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, ed ai professori straordinari che divengono ordinari nel corso dello stesso periodo, perché tali passaggi devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma come atti di conferma nel ruolo già acquisito;
in data 1 Dicembre 2011, in risposta all’interpellanza urgente 2-01263, indirizzata nuovamente sia al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia al Ministro dell'economia e delle finanze, il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria ha confermato le soluzioni precedentemente fornite. Ha ribadito, in particolare, come la conferma del personale docente e ricercatore universitario nel ruolo di appartenenza e la corresponsione dei miglioramenti economici relativi alla ricostruzione di carriera, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 23, 31 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, non risultano fattispecie assoggettate ai meccanismi di contenimento della spesa di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010. Il Sottosegretario ha infatti affermato che il giudizio di conferma non costituisce un meccanismo di progressione automatica dello stipendio né di una progressione di carriera, quanto, piuttosto, una conferma nel ruolo di appartenenza. In ragione della predetta conferma, a quanto riferisce il Sottosegretario, l'interessato può chiedere il riconoscimento, sia ai fini della carriera, che ai fini retributivi e previdenziali, dei pregressi servizi prestati ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tale riconoscimento, infatti, per un verso è condizionato al superamento del predetto giudizio di conferma, per altro verso è subordinato alla presentazione di apposita istanza (e non integra pertanto un meccanismo di «automatico» riconoscimento dei servizi prestati), per altro verso ancora i servizi da considerare ai fini dei provvedimenti di ricostruzione della carriera disposti nel periodo 2011/2013 sono relativi a periodi di servizio antecedenti al triennio di conferma e perciò precedenti al gennaio 2011.
nonostante la chiarezza delle risposte fornite dai Ministeri interpellati agli atti di indirizzo e controllo sopra citati, e nonostante anche l'associazione dei dirigenti amministrativi delle università (CODAU) abbia recepito l'orientamento espresso in risposta alle interpellanze, alcuni atenei continuano a dichiararsi «in attesa di un documento ufficiale» da parte del Ministeri interessati, e in particolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, e a negare gli effetti economici dei passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati e da professore straordinario ad ordinario;
diversi ricercatori e docenti interessati ci riferiscono che, tra le altre, l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Bari e l’Università di Bologna non procedono agli adeguamenti stipendiali in attesa di un parere dall’IGOP (Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico), incardinato presso la Ragioneria generale dello Stato; l’Università degli Studi di Salerno, che aveva sottoposto tale quesito all’IGOP lo scorso luglio, non avendo ricevuto alcuna risposta sta emanando decreti di conferma ai fini esclusivamente giuridici. Stesso orientamento restrittivo si è affermato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, i cui decreti di conferma, pur riportando le risposte fornite dal MIUR alle interpellanze urgenti di cui sopra, le contraddicono apertamente e recitano: “…le posizioni di altre Amministrazioni non sono vincolanti, non essendo, tra l’altro, supportate da alcuna disamina giuridica tanto più che, invece, la conferma non costituisce un evento straordinario della dinamica retributiva, bensì la normalità del percorso professionale del personale docente e ricercatore; da un punto di vista sostanziale, la conferma nel ruolo nel pubblico impiego comporta la retrodatazione della conferma stessa alla data di assunzione in servizio del dipendente, con conseguente mantenimento della retribuzione in godimento a quella data; viceversa, la conferma nel ruolo del personale (docente e) ricercatore a seguito di valutazione dello stesso comporta l’immissione in una nuova qualifica – ricercatore confermato – a decorrere dal giorno successivo al compimento del triennio, nonché l’attribuzione continuativa di una retribuzione maggiorata prevista da una nuova tabella stipendiale; ritenuto, pertanto, di considerare la conferma nel ruolo una progressione di carriera rientrante nella previsione di cui all’art. 9 comma 21 della Legge 122/10, e dunque di dover procedere a decorrere dal 02.05.2011, alla conferma ai soli fini giuridici nel ruolo”;
secondo le medesime fonti, sarebbe stato preparato un parere dall’IGOP che fornisce indicazioni agli atenei nel senso espresso dal Governo in risposta alle interpellanze, ma esso non è stato diffuso perché in attesa dell'approvazione da parte dell'ufficio legislativo del Ministero dell’Economia;
abbiamo del resto noi stessi ripetutamente contattato la Dirigente responsabile del citato Servizio IGOP, la quale ci ha fornito nel corso del tempo risposte mutevoli ed elusive: in precedenza aveva convenuto con quanto dichiarato dal Governo in Parlamento ma da ultimo, a nove mesi dalla prima interpellanza parlamentare sulla questione, pochi giorni orsono, in data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR di seguito citato, ha affermato che la struttura da lei diretta e l’ufficio legislativo del Ministero dell’Economia “stanno ancora analizzando il problema”;
il DPR 15 dicembre 2011, n. 232, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, recante "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", all'articolo 2, commi 4 e 5, esplicitamente prevede che: "4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della Legge non hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli articoli 6, 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla scadenza del predetto periodo accedono rispettivamente alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980. – 5. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale del personale di cui al comma 4 avviene al momento in cui viene maturato il primo passaggio nella classe o scatto successivi a quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'inquadramento nel nuovo regime avviene con le modalità di cui al comma 2. Per l'attribuzione delle classe stipendiali successive si applica quanto previsto al comma 3.” Dunque, mentre il comma 4 chiarisce senza dubbio che la ricostruzione della carriera e il riconoscimento stipendiale sono in ogni caso dovuti al momento della conferma, il comma 5, richiama, come in altri numerosi commi del medesimo DPR, le norme sul blocco stipendiale dettate “dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" con riferimento al primo passaggio alla classe stipendiale successiva; norme che invece non sono richiamate nel comma 4 a significare quale sia la sola univoca possibile lettura del comma stesso – ;
se non ritenga di ribadire in maniera definitiva il suo punto di vista sulla questione e di sollecitare al tempo stesso la rapida emanazione di un parere da parte dell'IGOP che, semplicemente, lo recepisca, onde evitare l’ulteriore protrarsi di una situazione paradossale che vede alcune Università adottare orientamenti manifestamente contrari a quelli espressi ripetutamente dal Governo in Parlamento ed ora anche incorporati in un suo atto normativo, ed onde evitare che tali comportamenti possano trovare una giustificazione nella “attiva inerzia” degli apparati amministrativi che rispondono al Ministero interpellato.
«Vassallo, Ghizzoni, Madia, Ciriello, Coscia, Strizzolo, Berretta, Motta, De Torre, Bachelet, Siragusa, Vaccaro, De Micheli, Sbrollini, Tocci, Pes, Benamati, Rossa, Merloni, Servodio, Gozi, Gnecchi, Fontanelli, Andrea Orlando, Melis, Laratta, Bobba, Sani, Levi, Melandri, Arturo Mario Luigi Parisi».
Resoconto stenografico dell'Assemblea – Seduta n. 601 di venerdì 9 marzo 2012 – Svolgimento di interpellanze urgenti.
(Iniziative per chiarire la non applicabilità del blocco delle progressioni economiche nei confronti dei ricercatori universitari e dei professori associati confermati nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, nonché dei professori straordinari divenuti ordinari nel corso dello stesso periodo – n. 2-01392)
PRESIDENTE. L'onorevole Vassallo ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n.2-01392, concernente iniziative per chiarire la non applicabilità del blocco delle progressioni economiche nei confronti dei ricercatori universitari e dei professori associati confermati nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, nonché dei professori straordinari divenuti ordinari nel corso dello stesso periodo (Vedi l'allegato A – Interpellanze urgenti).
SALVATORE VASSALLO. Signor Presidente, temo che non sia inappropriato, anche se il termine è spesso abusato, riferirsi a questa vicenda come ad una vicenda assolutamente kafkiana che, da un lato, chiama in causa la correttezza e la serietà dei rapporti tra Governo e Parlamento e, dall'altro, la serietà e la correttezza dei rapporti tra le amministrazioni centrali e le amministrazioni autonome delle università. La questione è presto detta: il decreto-legge n. 78 del 2010, all'articolo 9, comma 21, come è noto, ha stabilito un blocco generalizzato degli stipendi per i dipendenti pubblici, prevedendo puntualmente che in questo triennio non sono concessi gli adeguamenti stipendiali automatici ed eventuali progressioni di carriera valgono soltanto ai fini giuridici e non anche ai fini economici.
Capisco che il sottosegretario è qui solo per riferire…
PRESIDENTE. Onorevole Barbaro, per cortesia, permetta al sottosegretario di ascoltare.
SALVATORE VASSALLO. … ma la correttezza del Governo verso il Parlamento presuppone che il Governo ascolti l'interpellante. Dunque, il decreto-legge n. 78 del 2010 ha fissato questo blocco triennale, ma ha chiarito che il blocco vale per le progressioni automatiche e che, nel caso di progressioni di carriera, queste valgono solo ai fini giuridici, e non economici.
Ma vi è un caso particolare, che è quello delle conferme dei ricercatori e dei professori universitari, che non ricade in nessuna di queste fattispecie, perché non si tratta di progressione stipendiale automatica, in quanto l'adeguamento dello stipendio, nel loro caso, è sottoposto ad una valutazione, che può anche essere negativa, e non si tratta di una progressione della carriera, perché si tratta della mera conferma in un ruolo che questi soggetti hanno già acquisito in un momento precedente al periodo per il quale vale il blocco.
Questo argomento è stato condiviso e confermato dal Governo rispondendo ad una prima interpellanza del 9 giugno dell'anno scorso. Quindi, nove mesi fa esatti il Governo, per la prima volta, ha confermato e condiviso questo orientamento; ma siccome, ciononostante, alcuni atenei non si erano adeguati a questo orientamento, è stato necessario presentare una seconda interpellanza, perché allora si diceva che, forse, non vi era un'opinione uniforme tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Ad una seconda interpellanza, rivolta congiuntamente ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, vi è stata una seconda conferma che quella interpretazione fosse corretta, e che quindi l'adeguamento stipendiale fosse dovuto. Siccome ci poteva essere il dubbio che nel passaggio tra un Governo e l'altro fossero cambiate le opinioni, e siccome comunque persistevano dei dubbi da parte di alcune amministrazioni, nel dicembre dello scorso anno è stata presentata una terza interpellanza. Il Governo, in questo caso il nuovo Governo, ha confermato nuovamente questa interpretazione con dovizia di dettagli e di argomenti.
Nello stesso mese di dicembre il Governo, attraverso il decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 15 dicembre 2011, ha di nuovo sancito il medesimo criterio, ponendolo come una norma a sé stante, espressamente prevista da un atto normativo del Governo, che prevede che, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e quindi almeno dal 29 gennaio 2011, i professori e i ricercatori che vanno a conferma vengono inquadrati nella classe stipendiale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980.
Quindi, viene riconosciuto questo adeguamento. È molto chiaro, anche per il fatto che non si fa riferimento al blocco stipendiale per questa specifica fattispecie, mentre lo si fa per altre, a definitiva conferma che l'intenzione del Governo nel suo atto normativo era quella di confermare l'interpretazione già data per tre volte in Parlamento.
Ciononostante, a dieci giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di questo atto normativo, a nostra richiesta, perché alcuni atenei continuavano ad essere dubbiosi, gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico IGOP-Ragioneria generale dello Stato, ci segnalano che stanno ancora esaminando il problema e che potrebbero essere sul punto di emanare una nota che potrebbe anche rimettere in discussione questo orientamento, ampiamente ribadito dal Governo e per di più incluso in un suo atto normativo.
Siccome ci sono ancora atenei che sono dubbiosi e siccome tutta questa incertezza genera non solo una palese iniquità nei confronti dei soggetti interessati, ma è anche irresponsabile, perché rischia di generare degli equivoci e dei problemi nella gestione finanziaria degli atenei, i quali potrebbe aver fatto dei bilanci sbagliando, cioè supponendo di non dover sopportare degli oneri a cui, invece, sono tenuti, ci aspettiamo che oggi finalmente il Governo, anche per ripristinare un minimo di serietà nel rapporto con il Parlamento e con gli atenei, ci dica in maniera definitiva come stanno le cose, sperabilmente confermando quanto ha più volte già ribadito in questa sede.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Elena Ugolini, ha facoltà di rispondere.
ELENA UGOLINI, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, rispondo per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, quindi non in veste di sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca…
PRESIDENTE. Mi permetta, sottosegretario Ugolini, capisco che è la prima volta che ci vediamo in Aula, però la precisazione è doverosa. È evidente che non è la materia a cui lei è delegata, ma il sottosegretario presente risponde sempre a nome del Governo. Quindi la responsabilità in questo caso è del Governo in quanto tale, ovviamente poi nella specificità non è la delega che le è stata affidata (questo voleva dire). Altrimenti non potremmo procedere in altro modo allo svolgimento della nostra interpellanza. Prego.
ELENA UGOLINI, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.Però la risposta è del Ministero dell'economia e delle finanze. Con questa interpellanza l'onorevole Vassallo ed altri pongono quesiti in ordine all'applicazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nelle ipotesi di conferma in ruolo del personale docente e ricercatore universitario. Al riguardo, si fa presente che i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori, vincitori di concorso, all'atto della nomina, e per la durata di tre anni accademici, conseguono la qualifica rispettivamente di professore straordinario, professore associato non confermato e ricercatore non confermato; solo al termine di tale periodo, se concluso con giudizio favorevole, essi sono confermati nei rispettivi ruoli. Tale modalità di conferma in ruolo, configurandosi come momento conclusivo di un iter relativo all'assunzione del tutto peculiare, non può evidentemente configurarsi come progressione di carriera, intendendosi comunemente per tale il conseguimento di posizioni giuridico-economiche più elevate all'interno dell'ordinamento di appartenenza.
Inoltre, lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, recante il riordino della docenza universitaria, ha previsto espressamente al comma 2 dell'articolo 6 che le norme concernenti la disciplina dei professori ordinari si intendono riferite anche a quelli straordinari, proprio a voler sancire l'omogenea visione del legislatore rispetto alla figura contemplata. Infine, la fattispecie in esame, configurando l'attribuzione di uno status giuridico-economico conseguito a seguito del superamento di un concorso, ancorché previo giudizio favorevole di un periodo di prova, non può qualificarsi come progressione di carriera (articolo 9, comma 21) nei termini sopra descritti. Analogamente, tali modalità risultano applicabili a tutte le altre categorie con immissioni in ruolo assimilabili.
Rappresenta, invece, una fattispecie differente quella relativa allo sviluppo di carriera del personale di magistratura (ad eccezione del periodo iniziale del tirocinio) che, ancorché strutturato sulla base di valutazioni quadriennali di professionalità, rientrerebbe nella casistica propria prevista dall'articolo 9, comma 21, se il successivo comma 22 non avesse espressamente escluso tale categoria dall'ambito di applicazione della norma in questione (articolo 9, comma 22, terzo periodo). Dalle considerazioni sopra esposte si ritiene di escludere la possibilità di eventuali richieste emulative, nonché il paventato rischio di svuotare la portata della norma di contenimento della spesa.
PRESIDENTE. L'onorevole Vassallo ha facoltà di replicare.
SALVATORE VASSALLO. Signor Presidente, non posso che dichiararmi insoddisfatto perché nel merito il Ministero dell'economia e delle finanze sembra confermare l'orientamento interpretativo che il Governo ha espresso ripetutamente, nel senso che chiarisce che non si tratta nel caso della conferma di una progressione di carriera, si tratta della conferma in un ruolo che è stato già acquisito, e dunque questo sottrae questa fattispecie al vincolo dettato dal decreto-legge n. 78 del 2010, articolo 9, comma 21.
Non dice nulla ed è ancora una volta, in maniera imbarazzante, elusivo, lasciando il dubbio che si voglia perpetuare l'ambiguità – e questa sarebbe la quarta interpellanza – che aleggia nel rapporto tra il Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare l'IGOP della Ragioneria generale dello Stato, e le amministrazioni degli atenei, i quali da nove mesi – ripeto: nove – si rimpallano la responsabilità a decidere, riferendosi sempre a dichiarazioni che il Governo ha reso qui, in maniera più o meno esplicita, ma citandole come una fonte improbabile e non definitiva; in alcuni casi richiedendo che l'IGOP, come se fosse il legislatore assoluto, emani una nota che faccia capire qual è la vera intenzione della Ragioneria generale dello Stato e, in altri casi, preferendo che questo non si faccia in modo che tutti gli atenei si comportino come credono.
Credo che, con tutte le accortezze del lessico giuridico-burocratico che sono state utilizzate nella risposta del Governo, ancora una volta si dica e non si dica. Francamente, quindi, credo che questo sia irresponsabile, non sia giustificabile, non sia comprensibile. Temo che ci debba far confermare l'idea che questa sia una vicenda assolutamente kafkiana, una tipica vicenda nella quale le burocrazie del Ministero dell'economia e delle finanze pensano di decidere senza prendersi nessuna responsabilità. Temo che dovremo ritornare a parlare di questo argomento.